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ULTERIORI PRECISAZIONI SUI PROFILI DI AMMISSIBILITA' PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE COSNULTIVA DELLA CORTE DEI CONTI Deliberazione della Sezione Autonoma per la Sardegna n. 139 DELL'11 NOVEMBRE 2011

Ancora un provvedimento di chiarimento sui profili di ammissibilita oggettiva delle richieste di parere alla magistratura contabile
Data:
Lunedì, 04 Gennaio 2021

Descrizione

Il recente provvedimento della Sezione di controllo regionale chiarisce il carattere di generalità e astrattezza che deve afferire aalle richieste di parere alla Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica.
Il quesito non deve contenere elementi di specificità e di concretezza tali da ricondurre ad una problematica gestionale o strumentale a procedimenti in corso in quanto la Corte dei Conti non può oggettivamente essere coinvolta. 
Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di provvedimenti gia adottati, siano essi propedeutici istruttori o definitivi dell'iter amministrativo.
Gran parte delle problematiche concrete e specifiche inoltre contengono elementi di contrasto fra la parte gestionale e i destinatari dei provvedimenti che potenzialmente sono fonte di contenzioso innanzi ad altri organi giurisdizionali ed eventualmente, avere anche risvolti in termini di responsabilità contabile.
il parere richiama anche l'efficacia legittimante dei pareri preventivi con riferimento agli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e chiarisce che la finalità della funzione consultiva è rivolta alla collaborazione istituzionale per agevolare e favorire l'uniforme interpretazione e la generale applicazione delle leggi  in materia contabile.
“la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria).
La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari” (per tutte, deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

Vedi anche

http://www.autonomielocali.org/portals/1534/SiscomArchivio/6/Deliberazionen139_2020_PAR.pdf

Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

05/09/2023




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